Roma, 2 maggio 2018
Il tema della paci nell’età moderna ha coinvolto e coinvolge studiosi dei più diversi campi. Se ne sono occupati non solo gli storici, ma anche penalisti, psicologi e antropologi. Ancora oggi non cessa di far discutere, tanto più se si considera che negli ultimi tempi si è sviluppata una teoria di riforma del paradigma giurisdizionale per come la conosciamo, auspicata soprattutto in campo penale.
Il termine pace, o pace privata, rimanda generalmente a tutte quelle procedure di composizione informale dei conflitti conosciute come accordi, transazioni, remissioni e rinunce. Nella storiografia anglosassone, un’ampia bibliografia ruota attorno ai termini di conflict resolution o di peace making, tesi a indicare percorsi di risoluzione esterni e alternativi, in tutto o in parte, alla giustizia ufficiale.
Occorre avvertire che la storiografia tradizionale ha spesso finito col proiettare sui meccanismi giudiziari premoderni un’ottica impropria, viziata dall’idea che il paradigma statuale fosse il primo e unico metro interpretativo dei sistemi di regolazione pre-moderni. Si è spesso pensato infatti che interesse principale del nuovo Stato fosse quello di imporre la propria giurisdizione su quelle concorrenti e che quindi le composizioni informali costituissero un’eccezione, al più il residuo di un arcaico passato.
In un senso diverso si può ricordare lo studio di Benôit Garnot che ha avanzato la categoria dell’infra-giustizia. A fronte della funzione punitiva o assolutoria della giustizia, l’infra-giustizia dovrebbe indicare procedure volte alla ricomposizione di un equilibrio spezzato, attraverso istituti come le riparazioni d’onore e le compensazioni finanziarie.
Non sono mancate le critiche. Secondo Mario Sbriccoli le procedure di composizione costituivano in realtà il tronco principale della giustizia di antico regime, essendo riservato alla giurisdizioni statali un intervento di tipo “residuale, interinale e di ultima istanza”.
Importanti contributi sono stati resi dagli storici che hanno acquisito le suggestioni dell’antropologia sociale britannica. Si pensi al celebre lavoro di Max Gluckman, “The peace and the feud” (1955), che mise in luce come la pace fosse parte integrante dei meccanismi della faida. Spunti sono stati forniti anche dalla storiografia del disciplinamento, rispetto alla quale non si possono non menzionare i lavori di John Bossy e il suo suo “Disputes and settlements”. Non ultima la storiografia religiosa italiana, che ha messo in luce come la pacificazione dei discordi fosse annoverata tra i compiti principali del clero.
Interessa qui che quel che accomuna le tesi tradizionali è il ricorso a una serie di dicotomie: state law contro community law, giustizia egemonica contro giustizia negoziata, giustizia retributiva contro giustizia risarcitoria. Giorgia Alessi ha parlato in proposito di “decifrazione dicotomica dei percorsi di giustizia”. Non è affatto detto però, come ha osservato Marco Bellabarba, che i due binari, modello autoritativo e modello comunitario, non collaborassero tra loro.
Ci si può chiedere dunque, ed è l’interrogativo che ha animato il seminario: compositio, paci, tregua, sicurtà e precetti, sono la traccia di una giustizia comunitaria che resiste alla giustizia penale obbligatoria? È possibile immaginare una giustizia comunitaria pura da una parte e una giustizia spuria, frutto dell’invasione dei poteri centrali inquisitori, dall’altra?
In una rassegna storica del 2007 la stessa Giorgia Alessi osservava sulla scia di alcune definizioni fondamentali di Bartolomé Clavero che
si corre il rischio di porre tra parentesi la particolare capacità degli ordinamenti giuridici di configurare lo spazio ed intervenire sui corpi (..) la proiezione istituzionale, la cogente capacità persuasiva, ulteriore e diversa dall’azione pur performante dei discorsi ossia gli elementi di forza e coazione (..) la naturale sistemazione delle relazioni sociali entro sfere normative sovrapposte e tendenzialmente armoniose non si sottrae né a una forte tentazione organicista né soprattutto alla rimozione del nesso ineliminabile esistente tra conflitto insanabile e diritto. Proprio dal fallimento degli altri riferimenti normativi, il diritto assume spazio e senso.
Se si assume come nella storiografia tradizionale che al rafforzamento degli apparati statuali centrali corrisponda una compressione dei sistemi comunitari, si incorre nel rischio del giudizio dicotomico, dovendo considerare le paci come istituti spontanei o al contrario imposti.
Un’analisi delle paci nel loro contesto invece, non svincolato dagli altri strumenti delle autorità quali le carcerazioni e le sicurtà, può restituire un quadro più profondo del nesso legge-comunità.
Si consideri il Tribunale del Governatore di Roma, titolare della giurisdizione in criminalibus su tutta la popolazione di Roma e del distretto. A partire dalla corrispondenza tra il Governatore e i Commissari Apostolici è possibile cogliere precisi aspetti dei conflitti locali altrimenti sfuggenti.
Accadeva generalmente che, a fronte di un evento delittuoso di particolare gravità, un commissario pontificio fosse inviato sui luoghi dell’evento per ristabilire l’ordine. Giunto in loco – nel frattempo i rei potevano essersi dati alla fuga – il commissario doveva ricostruire la dinamica dei fatti e le linee di divisione fazionaria. Concluse le operazioni, poteva ricorrere, anche massicciamente, a carcerazioni preventive e sicurtà. Questi istituti servivano a esercitare pressione sugli indiziati. Applicare una sicurtà voleva dire infatti individuare un soggetto fideiussore, normalmente una persona del luogo, parente stretto dell’indiziato, che fosse responsabile in solido dell’eventuale rottura della promessa data. L’individuazione costituiva un momento assai delicato, al pari della determinazione dell’entità della garanzia.
Le sicurtà di non offendere venivano imposte per autorità del Governatore di Roma. La misura poteva essere adottata anche sulla scorta dell’accorata richiesta delle comunità. Si prenda il caso di una faida incorsa ad Aspra Sabina nel 1576. Giunse a Roma una supplica per l’adozione di una sicurtà a carico di tal Orazio Basilio. Con l’occasione i firmatari chiarivano che il padre di Orazio non avrebbe potuto essere un buon fideiussore poiché povero, proprietario di una casa da nulla, già tenuto a dotare due figlie e a maritarne un’altra: meglio del padre sarebbe stato lo zio. La sicurtà doveva attivare un effetto deterrente sul soggetto indiziato, occorreva quindi che il fideiussore esercitasse un ascendente sul reo. In caso di rottura la Corte sarebbe intervenuta immediatamente sommarie et executive., provvedendo anzitutto all’esazione della fideiussione. Nel caso in questione, lo zio del Basilio non era disposto ad assumere il ruolo: per non finire rovinato, sosteneva. La decisione venne perciò rimessa al Governatore.
Distinguere una pace da una sicurtà poteva presentare qualche difficoltà. Teoricamente la sicurtà era una misura imposta dall’autorità, volta ad agire sui legami parentali, economici e patrimoniali, mentre la pace consisteva in un accordo tra le parti (raramente spontaneo).
La sicurtà poteva articolarsi in diversi tipi: oltre alla sicurtà di non offendere, vi era anche la sicurtà di rappresentarsi, ovvero l’impegno a presentarsi alle autorità. In secondo luogo la sicurtà poteva intervenire in combinazione con altre misure quali le carcerazioni preventive, le confische, o ancora le paci. Sicurtà, carcerazioni e confische erano infatti utilizzate tanto come strumenti di pressione nelle fasi investigative successive al delitto che come minacce di un intervento repressivo (e patrimoniale): un modo per indurre i lignaggi a cercare una via d’uscita, e spesso una pace. In altri termini, le sicurtà come parte di un più ampio catalogo di misure (coercitive o conciliative diremmo oggi) concorrevano a comporre una strategia di intervento dell’autorità.
Non è un caso che i pontefici incontrassero non poche difficoltà nell’imporre i medesimi strumenti in tutte le realtà periferiche. Furono per esempio frequenti i dissidi a Bologna dove il Tribunale del Torrone e le altre magistrature si consideravano esenti da confische e vendite forzose: protestarono per le sicurtà di non offendere imposte ai padri bolognesi e ingaggiarono un braccio di ferro sulla destinazione dei beni confiscati (Camera di Bologna o Camera Apostolica).
Occorre calarsi nei singoli contesti per capire la necessità del ricorso alla pacificazione, e da lì valutare il peso degli apparati statuali. Allo stesso modo occorre analizzare la capacità degli attori di modulare linguaggi e strategie alla luce di uno sforzo di adattamento reciproco, che poteva implicare l’accettazione di modelli anche teoricamente avversari.
Non bisogna dimenticare infine che il concetto di pace fonda la giurisdizione feudale. Nel libro XXX Ch. VI, De l’esprit des lois, Montesquieu si occupa delle nazioni germaniche del fredum (denaro per la pace). Osserva il filosofo: “presso quelle nazioni violente, rendere giustizia altro non significava che accordare a chi aveva recato offesa la sua protezione contro la vendetta di cui colui che l’aveva subita e costringere quest’ultimo a ricevere il risarcimento che gli era dovuto”, e poco dopo, intravista la genesi della giurisdizione feudale, conclude: “è da qui che la giurisdizione in Francia è patrimoniale”.
A ben guardare, nei meccanismi transattivi di tutta la prima età moderna pare di intravedere una matrice patrimoniale, nel senso di una giurisdizione centrale che tenta di inserirsi in meccanismi tipicamente feudali: per dirottare proventi e controllare i conflitti.